REGOLAMENTO SANITARIO FITARCO
INDICE
Art. 1 – La Commissione Medica Federale Pag. 1
Art. 2 – La Commissione Antidoping Pag. 2
Art. 3 – Il Medico Federale Pag. 2
Art. 4 – Incompatibilità, durata e decadenza Pag. 3
Art. 5 – Assicurazione Pag. 3
Allegato n.1 – Idoneità Agonistica Pag. 3
Art. 1 – Commissione Medica Federale
A.
E’ istituita
dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco all’inizio
di ogni quadriennio olimpico la Commissione Medica Federale, composta da un
Presidente, due Membri, di cui uno con l’incarico di Vice Presidente, uno con
l’incarico di Medico Federale ed un Segretario, con lo scopo preminente di
tutelare la salute dei propri tesserati.
B.
La Commissione
Medica Federale è l’Organo di competenza esclusiva di tutte le problematiche
medico-scientifiche di interesse della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco.
In particolare:
1.
Consulenza
Scientifica.
a.
Tiene i
rapporti con la Federazione Medico Sportiva Italiana tramite il Medico
Federale.
b.
Propone il
programma per il Servizio Medico Federale.
c.
Cura la
valutazione medico-sportiva degli Atleti facenti parte delle Rappresentative
Nazionali, avvalendosi del Medico Federale per eventuali interventi
specialistici.
d.
Propone al
Consiglio Federale la nomina di specialisti esterni per la preparazione
fisiologica e psico-sportiva degli Atleti facenti parte delle Rappresentative
Nazionali Ufficiali.
e.
Cura, tramite
il proprio Presidente, i rapporti con la Commissione Federale Anti-doping,
della quale è consulente.
f.
Promuove la
ricerca scientifica e didattica per soddisfare le esigenze ed i programmi della
Federazione Italiana di Tiro con l’Arco.
g.
Porta a
conoscenza tra i Tesserati nozioni ed informazioni, al fine di sviluppare le
conoscenze medico-scientifiche nel campo della Medicina dello Sport.
h.
Rappresenta la
Federazione Italiana di Tiro con l’Arco in tutti i consessi medico-scientifici
nazionali.
a.
Effettua il
controllo dell’osservanza delle norme di legge e federali sulla tutela della
salute dei tesserati ( Allegato n.1).
b.
Propone il
Medico al seguito delle trasferte delle Squadre Nazionali.
c.
Deferisce ai
competenti Organi Disciplinari tutti i casi accertati di mancata osservanza di
cui al punto precedente punto 1.
d.
Propone al C.F
della Federazione Italiana di Tiro con l’Arco l’adozione di norme concernenti
la tutela della salute dei tesserati.
e.
Rappresenta la
Federazione Italiana di Tiro con l’Arco per ciò che concerne la tutela della
salute dei Tesserati nei confronti delle Autorità Sanitarie e Sportive.
f.
Mette in atto
ogni iniziativa ritenuta necessaria alla salvaguardia della salute dei
Tesserati.
a.
Studia tutti i
problemi di carattere medico riguardanti la disciplina del tiro con l’arco e
propone al C.F. tutte le iniziative che essa ritiene necessarie per
salvaguardare la salute degli Atleti tesserati alla FITARCO
b.
Promuove lo
svolgimento di corsi di aggiornamento e convegni scientifici direttamente o di
concerto con il C.O.N.I. o la FMSI.
c.
Collabora ai
corsi di aggiornamento organizzati dalla FITARCO e dai Comitati Regionali che
ne fanno richiesta.
Art. 2 – La Commissione Antidoping
E’ istituita dal Consiglio Federale della Federazione Italiana di Tiro
con l’Arco all’inizio di ogni quadriennio olimpico la Commissione Federale
Antidoping, composta da un Presidente, due Membri, di cui uno con l’incarico di
Vice Presidente ed un Segretario, con lo scopo di promuovere e coordinare le
iniziative rivolte alla lotta contro il doping nell’ambito dell’attività
arcieristica svolta in Italia e collabora con la Commissione Medica Federale
per quanto di competenza.
Per le funzioni specifiche la Commissione Federale Antidoping si attiene
a quanto riportato nel Regolamento Federale Antidoping.
Art. 3 – Il Medico Federale
Il Medico Federale è nominato dal Consiglio Federale della Federazione
Italiana del Tiro con l’Arco all’inizio di ogni quadriennio Olimpico.
Il Medico Federale deve essere Specialista o Docente in Medicina dello
Sport ed iscritto alla FMSI.
a.
Rappresenta la
FITARCO in seno alla FMSI
b.
Partecipa in
rappresentanza della FITARCO, su delega del Presidente della Commissione
Medica, a convegni, riunioni, simposi medici nazionali e internazionali.
c.
Propone,
previo accordo con i Tecnici Responsabili specifici programmi di assistenza
alle squadre nazionali, segnalando la necessità di interventi di diversi
presidi professionali, ove risulti necessario.
d.
Propone
accertamenti diagnostici ed indagini strumentali per gli atleti di interesse
nazionale.
e.
Coordina
l’attività dei Terapisti della Riabilitazione e dei Massoterapisti nominati dal
C.F.
f.
Gli Atleti
sono tenuti a seguire le prescrizioni del M.F. o di un suo sostituto durante le
trasferte internazionali.
g.
E’ tenuto a
controllare l’integrità e la completezza del materiale sanitario, di proprietà
della FITARCO, affidatogli in dotazione ed a redigere un elenco di consumo
farmaci e materiale sanitario.
h.
Deve redigere
una relazione sanitaria della trasferta stessa, indirizzata alla Commissione
Medica.
Art. 4 – Incompatibilità, durata e
decadenza.
1.
L’incarico di
componente della Commissione Medica Federale è incompatibile con incarichi o
cariche rivestite in seno alle Società Sportive Affiliate. Chi si trova nella
condizione di incompatibilità prevista dal presente comma, entro trenta giorni
dalla sua nomina, deve comunicare al Presidente della Federazione Italina di
Tiro con l’Arco l’opzione per l’uno o l’altro incarico. La mancata
comunicazione dell’esercizio dell’opzione è causa di decadenza dall’incarico
conferito ai sensi del presente Regolamento.
2.
I Componenti
la Commissione Medica Federale non possono in alcun caso, direttamente o
indirettamente, assumere la difesa od assistere nelle fasi disciplinari i
Tesserati incolpati, pena l’immediata decadenza dall’incarico conferito ai
sensi del presente regolamento.
3.
La Commissione
Medica Federale ha la durata di un quadriennio olimpico e continua ad
esercitare le proprie funzioni, in caso di decadenza del Consiglio Federale
della Fitarco, fino alla nomina della nuova Commissione Medica Federale. I
componenti la Commissione Medica Federale possono essere rinominati
Art. 5 – Assicurazione
La Federazione Italiana di Tiro con l’Arco provvede alla copertura
assicurativa degli Atleti, secondo le modalità contenute nell’Art. 2 del R.O.:
La FITARCO provvede a coprire, con contratti
d'assicurazione, tutta l'attività federale, inclusa l'attività' statutaria
svolta da Organi, Organismi, Affiliati e tesserati, con Polizza di
Responsabilità Civile contro terzi, considerando terzi tra loro anche tutti i
tesserati. Assicura inoltre contro gli infortuni i Dirigenti Centrali e
periferici, gli Atleti, i Tecnici e gli Ufficiali di Gara quando
operanti nell'attività federale o sulla via del trasferimento verso il luogo di
svolgimento della stessa.
ALLEGATO
N.1
IDONEITA’
AGONISTICA
La
Federazione Italiana di Tiro con l’Arco, visto il decreto ministeriale del 18
febbraio 1982 e successivi, detta le "Linee guida per una
organizzazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva
agonistica e non agonistica del tiro con l’Arco."
Gli
atleti che intendono svolgere l’attività agonistica del Tiro con l’Arco
prevista nel calendario federale, compresa la fase nazionale dei Giochi della
Gioventù, devono ottenere il CERTIFICATO DI IDONEITA' SPORTIVA AGONISTICA
rilasciato dagli Enti sanitari riconosciuti.
Il
certificato di idoneità sportiva agonistica per i tesserati dai 9 anni compiuti
in poi (art. 13 del Regolamento organico ) ha validità biennale.
Gli
Atleti che praticano l’ Archery Biathlon devono munirsi del Certificato di
Idoneità Sportiva Agonistica, che ha validità annuale.
In
relazione alle varie normative regionali le strutture preposte al rilascio del
certificato di idoneità agonistica possono essere:
Centri
A.U.S.L.
Centri
pubblici non A.U.S.L. (es. Università)
Centri
privati convenzionati o accreditati
Specialisti
convenzionati o accreditati
Il
certificato di IDONEITA’ SPORTIVA AGONISTICA è SPECIFICO con indicato lo sport
per cui è stata concessa l’idoneità e quindi può essere utilizzato solo per
quello sport in particolare, anche se, in occasione della visita di idoneità,
lo specialista può rilasciare tanti certificati quanti sono gli sport
praticati.
Quando,
all'atto della visita di idoneità si verificano dei dubbi diagnostici, lo
specialista può far ricorso ad altri accertamenti per escludere la presenza di
patologie che possano controindicare l'attività sportiva.
Il
certificato medico deve essere conservato a cura della Società presso la quale
l’atleta è tesserato, la documentazione inerente gli accertamenti effettuati
nel corso delle visite deve essere conservata dalle strutture sanitarie
proposte per almeno cinque anni ( decreto 18.2.82 Ministero della Sanità ).
Nel caso
di NON IDONEITA’ l'atleta ha diritto a ricorrere alla Commissione Regionale di
Revisione delle Non Idoneità Agonistiche: presente in ogni regione, formata da
diversi specialisti che rappresenta quindi un giudizio "di
appello".
Gli
Atleti che intendono svolgere attività sportiva non agonistica devono
munirsi di Certificato di Idoneità Sportiva di Sana e Robusta Costituzione
(Buona Salute).
L’attività
non agonistica è quella prevista all’art. 1 comma 4 del Regolamento Organico
ivi compresi i tesserati dai 7 ai 9 anni non compiuti.
Il
certificato di buona salute, ovvero di IDONEITA’ SPORTIVA NON AGONISTICA
è GENERICO, cioè non vi è indicazione dello sport praticato. Un unico
certificato permette quindi la pratica di diversi sport non agonistici, e può
essere rilasciato oltre che dalle strutture preposte, precedentemente elencate,
anche dal Medico generico.
Approvato dal CF del 6/10/2002