REGOLAMENTO TECNICI FEDERALI
(approvato dalla Giunta Nazionale CONI il 18.12.2001 e dal Consiglio Federale il 13 .01.2002)

Art. 1 – Categorie Tecniche
La FITARCO riconosce le seguenti qualifiche tecniche:
- Istruttore I Livello
- Istruttore di II Livello
- Allenatore
- Allenatore Nazionale

La FITARCO inoltre prevede le seguenti specializzazioni per le quali sono previste specifiche formazioni nell'ambito dei vari livelli di qualifica.
- Tecnico Giovanile
- Tecnico per tiratori Disabili

Per i soli Allenatori sono previste le seguenti specializzazioni:
- Tecnico specializzato per arco Ricurvo
- Tecnico specializzato per arco Compound
- Tecnico specializzato per arco nudo
- Tecnico specializzato per Archery Biathlon

Art. 2 – Acquisizione delle qualifiche
Le qualifiche di cui all’Art.1 si acquisiscono per:
- Istruttore di I Livello: dopo il superamento degli esami previsti al termine degli appositi corsi organizzati dai Comitati Regionali d’intesa con la Commissione Formazione Quadri FITARCO.
- Istruttore di II Livello: dopo il superamento degli esami previsti al termine degli appositi corsi organizzati dai Comitati Regionali d’intesa con la Commissione Formazione Quadri FITARCO.
- Allenatore: dopo il superamento degli esami previsti al termine degli appositi corsi organizzati dalla Commissione Formazione Quadri FITARCO, nell'ambito delle strutture centrali federali e con la collaborazione dei docenti della Scuola dello Sport CONI.
- Allenatore Nazionale: dopo il superamento degli esami previsti al termine degli appositi corsi organizzati dalla Commissione Formazione Quadri FITARCO, nell'ambito delle strutture centrali federali e con la collaborazione dei docenti della Scuola dello Sport CONI. La qualifica di Allenatore Nazionale può essere, inoltre, conferita per titoli, previo il superamento di un colloquio valutativo svolto da una specifica Commissione composta dal Responsabile della Commissione Formazione Quadri FITARCO che la presiede, da un membro della medesima Commissione, da questa designato, dal Rappresentante dei Tecnici, eletto nel Consiglio Federale, dal Direttore tecnico delle Squadre Nazionali.
- Diplomi di Specializzazione: dopo il superamento di specifici esami conseguenti alla frequenza di corsi appositamente organizzati o nell'ambito dei corsi di cui ai punti precedenti ove espressamente trattati.

Art. 3 – Il Ruolo dei Tecnici
I Tecnici che hanno conseguito le qualifiche e le specializzazioni di cui all’Art.1 costituiscono il Ruolo dei Tecnici Federali.
L’iscrizione nel Ruolo dei Tecnici Federali è un diritto acquisito per il solo fatto di aver conseguito una delle qualifiche previste. Il mantenimento nel ruolo è subordinato al solo ritesseramento alla FITARCO da parte del tecnico.

Art. 4 – L’Albo dei Tecnici
Per svolgere la loro attività nell'ambito degli Organi ed Organismi federali e beneficiare dei programmi di formazione ed informazione federali, i Tecnici debbono essere iscritti all’Albo dei Tecnici Federali.
La prima iscrizione all’Albo avviene d’ufficio al conseguimento della qualifica, ed è gratuita.
L’iscrizione, per gli anni successivi a quello del conseguimento della qualifica, comporta il pagamento di una tassa il cui ammontare è fissato annualmente dal Consiglio Federale e deve essere versata alla Segreteria Federale, secondo le norme previste dal Regolamento Organico.
La Segreteria Federale deve trasmettere ai Comitati Regionali gli elenchi dei Tecnici regolarmente iscritti all'Albo entro il 31 Dicembre.
Previa verifica da parte della Commissione Formazione Quadri, la Segreteria Federale pubblica gli elenchi dei Tecnici Federali iscritti all'Albo entro il 28 Febbraio.

Art. 5 – Cancellazione dal Ruolo dei Tecnici
I Tecnici federali, che hanno regolarmente acquisito le relative qualifiche saranno cancellati dal Ruolo:
- per dimissioni volontarie, da inviare per iscritto alla Commissione Formazione Quadri, nell’anno di maturazione della decisione;
- per radiazione, a causa di gravi motivi disciplinari, decretata dagli Organi di Giustizia Federali;
- per ritiro temporaneo della Tessera federale, a seguito di provvedimento disciplinare emanato dai competenti Organi di Giustizia Federali.
- per il mancato ritesseramento alla FITARCO

La cancellazione dal Ruolo determina anche la cancellazione dall’Albo.
Un successivo ritesseramento alla FITARCO comporta l’automatico reintegro nel Ruolo

Art. 6 – Cancellazione dall’Albo dei Tecnici
Il mancato pagamento della tassa di iscrizione all’Albo dei Tecnici Federali comporta la cancellazione dallo stesso per l'anno in questione, con conseguente annullamento delle prerogative previste per i Tecnici iscritti.
Il Tecnico che sia incorso nella cancellazione dall’Albo potrà riscriversi successivamente pagando, oltre alla quota, anche una soprattassa il cui importo è stabilito annualmente dal Consiglio Federale; tale possibilità è comunque preclusa a chi sia stato radiato a norma del precedente Art. 5.
La cancellazione dall’Albo, ferma restando l’iscrizione al Ruolo, indipendentemente dal versamento della quota, può essere decretata dalla Commissione Formazione Quadri, su indicazione del Comitato Regionale, per i Tecnici che non abbiano frequentato corsi e/o attività di aggiornamento organizzati per le relative qualifiche, per un periodo superiore ai ventiquattro mesi.
Ritardi nel pagamento della tassa di iscrizione all’Albo dei Tecnici Federali, entro i sei mesi dalla data di scadenza, prevedono il versamento di importi maggiorati, secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio Federale.
Il mancato ritesseramento alla FITARCO, causa di cancellazione dal Ruolo dei Tecnici, determina l’automatica cancellazione dall’Albo. 

Art. 7 – Requisiti per l’accesso ai corsi e/o agli esami
I requisiti per l’accesso alle qualifiche sono:
a. aver compiuto il 18° anno d’età;
b. essere tesserati FITARCO da almeno due anni;
c. aver svolto attività agonistica, intendendosi per tale la partecipazione ad almeno quattro gare di calendario federale o gare estere riconosciute dalla FITA.

- Per la qualifica di Istruttore di I Livello: valgono i punti a, b, c del paragrafo precedente.
- Per la qualifica di Istruttore di II Livello: oltre ai punti a, b, c, vi è l’obbligo di essere iscritti all’Albo degli Istruttori da almeno due anni.
- Per la qualifica di Allenatore : oltre ai punti a, b, c, vi è l’obbligo di essere iscritti all’Albo Istruttori di II Livello da almeno due anni.
- Per la qualifica di Allenatore Nazionale: oltre ai punti a, b, c, vi è l’obbligo di essere iscritti all’Albo Allenatori da almeno due anni.

Per l'accesso ai corsi di Allenatore deve, inoltre, essere fornito un ''curriculum'', convalidato dal Presidente dell’Associazione di appartenenza e dal Presidente del Comitato Regionale, che dimostri l’attività realmente svolta dal Tecnico nella qualifica di appartenenza.
Per accedere al colloquio valutativo per la qualifica di Allenatore Nazionale, valgono le normative deliberate dal Consiglio Federale, su proposta della Commissione Formazione Quadri FITARCO.
Atleti che abbiano partecipato a Campionati Mondiali ed Olimpiadi, possono accedere agli esami per Allenatore, anche senza frequentazione dei relativi corsi. L’eventuale mancato superamento dell’esame non fornisce alcun diritto di acquisizione dei livelli inferiori .

Art. 8 – Riconoscimento delle qualifiche rilasciate da altre Federazioni
Salva diversa disposizione del Consiglio Federale, i diplomi rilasciati o riconosciuti da altre Federazioni di Tiro con l’arco, non danno diritto all’automatica acquisizione della qualifica di Tecnico FITARCO.
È compito della Commissione Formazione Quadri FITARCO valutare l’assegnazione della qualifica di Tecnico, riscontrata come equivalente tra quelle previste dal presente regolamento, in base alla presentazione del piano di studi effettuato, degli esami sostenuti e del ''curriculum'' operativo del candidato. 

Art. 9 – Programmi dei corsi
I programmi e la durata dei corsi per il conseguimento delle specifiche qualifiche sono stabiliti dal Regolamento Attuativo dei Corsi per Tecnici, pubblicato dalla FITARCO, e redatto dalla Commissione Formazione Quadri, di concerto con la Commissione Tecnica, cui spettano eventuali deroghe o modifiche.
Tali programmi sono resi disponibili a tutti i tesserati accompagnati dall’elenco dei testi di studio.

Art. 10 – Frequenza ai corsi
La frequenza ai corsi, per l'ammissione agli esami per il conseguimento delle varie qualifiche o specializzazioni, deve essere, come minimo, pari all’80% delle ore previste dal programma del corso stesso. 

Art. 11 – Mancato superamento degli esami
Nel caso di mancato superamento degli esami di fine corso o di rinuncia con attestata impossibilità a parteciparvi, il candidato può chiedere di sostenere nuovamente la prova d’esame nel corso immediatamente successivo.
In caso di ulteriore esito negativo, interviene l’obbligo di frequenza ad un successivo corso corrispondente.

Art. 12 – Corsi di aggiornamento
La Commissione Formazione Quadri FITARCO provvede a fissare le regole per l’organizzazione e l’attuazione di corsi di aggiornamento per le varie qualifiche o specializzazioni, di cui all'Art.1.  

Art. 13 – Docenti
I corsi di formazione e d’aggiornamento, per Tecnici federali, sono tenuti da un gruppo di docenti che operano sia a livello nazionale sia periferico, con competenze specifiche relative a tutte le aree d’intervento previste per le diverse tipologie di corsi.
Per lo svolgimento di materie specifiche, la FITARCO può avvalersi di docenti specializzati della Scuola dello Sport del CONI o d’esperti scelti anche al di fuori dell'ambito federale.
Del gruppo Docenti FITARCO fanno parte di diritto gli Allenatori Nazionali.

Art. 14 – Norma transitoria
14.1 -
Gli Organi Federali competenti devono definire, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le norme relative alla creazione di un corpo docente, appositamente formato. Nel frattempo, la Commissione Formazione Quadri preparerà, di concerto con i Comitati Regionali FITARCO, un albo provvisorio di docenti che saranno scelti in funzione di specifiche competenze e di pregresse esperienze di docenza.

14.2 - L’entrata in vigore del presente regolamento causa, per i tecnici in possesso di precedenti qualifiche, l’acquisizione dei livelli rinnovati. La nuova classificazione avverrà d’ufficio, a cura della Commissione Formazione Quadri, secondo la seguente tabella comparativa e nel rispetto dei dati da essa posseduti al momento dell’operazione:

Istruttori di I Livello - I tecnici in possesso delle seguenti qualifiche:

Istruttore regionale (1996)*
Istruttore con diploma regionale (1998)*
Promotore Sportivo (2000)*

Istruttori di II livello - I tecnici che alla data del 31.3.2000 erano in possesso delle seguenti qualifiche:

Istruttore di 1° livello (1996)*
Istruttore con diploma di 1° livello (1998)*

Allenatori - I tecnici che alla data del 31.3.2000 erano in possesso delle seguenti qualifiche:

Istruttore nazionale (1996)*
Istruttore con diploma Nazionale (1998)*

Allenatore Nazionale - I tecnici che alla data del 31.3.2000 erano in possesso delle seguenti qualifiche:

Allenatore Nazionale (1996)*
Allenatore con riconoscimento nazionale (1998)*

( * ) tra parentesi l’anno d’approvazione del regolamento istruttori relativo alla dicitura.

14.3 - Vengono riconosciuti come Tecnici con Specializzazione Giovanile gli Istruttori e Allenatori che abbiano ottenuto un diploma C.A.S. o frequentato, con esito positivo, Corsi I.E.I.

Art. 15 – Entrata in vigore
Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il parere di conformità rilasciato dalla Giunta Nazionale del CONI.