Settore Tecnico Prot.2965

LSc/ Roma, 12 aprile 2001

CIRC. 8/2001

Società affiliate

Organi Territoriali Regionali e Provinciali

Arbitri

Oggetto: Regolamento Organico Art.12

Regolamento Fitarco Pass

Partecipazione a gare di Atleti stranieri

Nell'applicare il nuovo Regolamento Organico (entrato in vigore il 28 gennaio 2001), è stata riscontrata una difficoltà oggettiva da parte della classe arbitrale, per il controllo effettivo delle classi riferite dall'Art.12.

Tale articolo infatti, prevede che un Atleta può scegliere di partecipare a gare in classi superiori a quella di appartenenza (la classe Veterani è considerata inferiore a quella Seniores) ma questo vincola l'arciere a mantenere la stessa classe per l'intero anno sportivo.

Quindi, gli Atleti che scelgono di avvalersi di questa opzione dovranno, al momento dell'accreditamento, dimostrare l'avvenuto passaggio di classe tramite una specifica annotazione sul Fitarco Pass che ne riporterà anche la data. Diversamente si provvederà all'annotazione sul posto.

A tal proposito, re-inviamo in allegato l'apposito Regolamento Fitarco Pass, a suo tempo deliberato ed ancora in vigore.

Altra difficoltà riscontrata, è la verifica delle iscrizioni a gare di Atleti stranieri. In questo caso si dovrà procedere al controllo di un documento d'identità dell'Atleta il quale dovrà accettare di gareggiare secondo le norme della Federazione ospitante (Fitarco) con l'inserimento nella classe di appartenenza in riferimento all'età.

Ci è gradita l'occasione per porgere i nostri più cordiali saluti.

Il Segretario Generale

(Salvatore Marafioti)

 

Regolamento Fitarco Pass

Il FITARCO PASS è il documento che serve a certificare la possibilità di accesso del tesserato all'attività agonistica della FITARCO.

Il FITARCO PASS certifica:

- l'appartenenza dell'atleta ad una specifica Categoria di merito:

- l'idoneità fisica dell'atleta a svolgere attività agonistica;

- l'esistenza di eventuali sanzioni disciplinari in essere, squalifiche o inibizioni.

Il FITARCO PASS deve essere consegnato all'atleta a cura della sua Società prima della partecipazione dell'atleta alla sua prima gara di Calendario Federale, e deve essere conservato da questi che avrà la responsabilità di aggiornarlo.

Il FITARCO PASS viene compilato in fase iniziale dalla Società, che deve certificare l'esattezza dei dati in esso contenuti tramite l'apposizione del timbro sociale e della firma del Presidente o del Dirigente responsabile.

Il FITARCO PASS deve contenere, all'atto della prima consegna all'atleta, tutti i dati anagrafici dello stesso, il suo codice fiscale, la data di primo tesseramento, le informazioni relative alla Società di appartenenza, il numero di Tessera FITARCO. Deve pure riportare gli estremi del certificato di idoneità fisica rilasciato secondo la normativa in essere e la relativa data di scadenza nonché la Classe, la Divisione e la relativa Categoria di appartenenza.

E' responsabilità dell'atleta l'aggiornamento successivo dei dati riportati sul FITARCO PASS, ed in particolare, le variazioni di indirizzo, le variazioni di Società, il rinnovo del tesseramento, i cambiamenti di Classe ed il rinnovo delle certificazioni mediche scadute, nonchè la registrazione di eventuali sanzioni disciplinari.

Per quanto concerne le Categorie di appartenenza il tesserato dovrà riportare nelle apposite caselle gli estremi delle due gare e dei punteggi relativi che hanno comportato il cambiamento di Categoria, con la precisazione del relativo tipo di arco utilizzato.

Tutte le variazioni apportate sul FITARCO PASS devono essere convalidate con il timbro della Società di appartenenza e con la firma del Presidente o del Dirigente responsabile.

La presentazione del FITARCO PASS è obbligatoria all'atto dell'iscrizione ad una gara di Calendario Federale, qualora la Società organizzatrice o il Direttore di gara ne faccia richiesta.

La mancata presentazione del documento comporta l'inibizione alla partecipazione alla gara stessa.

La compilazione errata del FITARCO PASS relativa a Certificazione Medica e Categoria o la omissione della registrazione di sanzioni disciplinari comporta il deferimento automatico alla Commissione di Giustizia per l'atleta e/o per la Società di appartenenza e sanzioni, in presenza di dolo accertato, fino all'inibizione per un massimo di 12 mesi per il tesserato e/o alla multa nella misura di Lire 200.000 a Lire 1.000.000 per la Società.

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