Esenzione Terapeutica
Premesso che il nuovo Regolamento
Federale Antidoping deve essere ancora approvato e deliberato dal CONI, ma considerato
che, in ogni modo, dal 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il nuovo Regolamento
Internazionale, al quale anche il Regolamento Federale dovrà attenersi, e
soprattutto viste le numerose richieste pervenute alla Segreteria Federale in
merito all’ esenzione terapeutica, si è reso necessario specificare quanto
previsto proprio dall’art. 4.4 del Regolamento Antidoping CONI (www.coni.it/antidoping)
“...gli
atleti affetti da una patologia documentata che necessita l’uso di una sostanza
vietata o di un metodo proibito possono richiedere la relativa esenzione a fini
terapeutici...” :
§
l’atleta che per motivi di salute è costretto ad assumere
dei farmaci, una volta accertato con il proprio medico curante che il farmaco
in questione contiene sostanze vietate, (vedere Lista delle sostanze vietate
sul sito CONI www.coni.it/antidoping) e, accertatosi che
effettivamente, per la patologia di cui è affetto, non ci sono altre cure da seguire o medicinali da assumere, deve fare richiesta di esenzione terapeutica.
§
La stessa deve essere
redatta dall’atleta con tutti i dati anagrafici e indirizzata, tramite la
Commissione Federale Antidoping, alla Commissione
Scientifica Antidoping del CONI, che è l’organo preposto e competente a
valutare le richieste di esenzione.
§
La richiesta di esenzione dovrà essere, altresì, corredata dalla certificazione comprovante che l’atleta
è affetto da patologia che necessita l’uso di una sostanza o di un metodo
proibito. Tale certificazione
deve specificare il nome del farmaco, la
relativa prescrizione medica (posologia e durata della cura), e precisare
che il farmaco per il quale si richiede
l’esenzione non può essere sostituito con altro non contenente sostanze comprese nella Lista delle sostanze vietate.
E’ bene, se in
possesso, allegare esami di laboratorio, esami specialistici e cartelle
cliniche che comprovino la patologia citata.
§
La richiesta verrà visionata dalla Commissione del CONI, che si riunisce una volta al mese, e che deciderà,
in base alla documentazione presentata, se rilasciare o meno l’esenzione
terapeutica. Il CONI ha già anticipato che l’esenzione non verrà concessa “facilmente” se non per patologie gravi e ben
documentate. In ogni caso si fa presente che, se la documentazione
presentata risultasse insufficiente, errata o altro, la richiesta passerà in visione al mese successivo.
§
Resta inteso, quindi, che l’atleta in attesa di esenzione deve astenersi dal partecipare a
competizioni e gare.
Commissione Federale Antidoping
Il
Presidente
dott.
Stefano Osele