Covid-19: Avviso del 10 gennaio 2022 relativo al decreto-legge del 7 gennaio 2022, n. 1

11/01/2022

Tipo: Fitarco Disciplina: Varie
Tags: covid19,covid19,covid19,covid19


L'avviso pubblicato dal Dipartimento per lo sport successivamente al decreto legge del 7 gennaio 2022 relativo alle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19. Nella news anche il link alle F.A.Q. aggiornate.


(dal sito Sport.Governo.eu)

Avviso del 10 gennaio 2022 

Con la pubblicazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 -  Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 4 del 7 gennaio 2022), è stato disposto, fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per le persone di età pari o superiore a 50 anni, con esenzione dall’obbligo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-19. 

Pertanto, dal 15 febbraio 2022, alle persone soggette ad obbligo vaccinale che svolgano una attività lavorativa nel settore privato, è fatto obbligo, ai fini dell'accesso ai luoghi in cui l’attività è svolta, di essere in possesso ed esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 di vaccinazione o di guarigione di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021 (c. certificazione verde “rafforzata”). 

In relazione alle recenti disposizioni per l’attività motoria e sportiva, si rimanda all’Avviso del 31 dicembre 2021, ricordando che: 

- lo stato di emergenza per covid-19 è prorogato fino al 31 marzo 2022; 

- l'accesso agli eventi e alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione verde COVID-19 rafforzata, di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, e la capienza consentita non può essere superiore al 50% all'aperto e al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata (secondo quanto previsto dalle Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive pubblicate dal Dipartimento per lo sport); 

- inoltre, fino alla cessazione dello stato di emergenza, solo i possessori di certificazione verde rafforzata, di cui all’art. 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 potranno accedere a:
1.        impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici e, per l’uso dei quali è anche necessario indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2,
2.        palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività sportive sia all’aperto che al chiuso;
3.        attività sportive di squadra e di contatto, anche all’aperto;
4.        l’uso di spogliatoi e docce. 

Sono escluse dall’obbligo di certificazione verde rafforzata le persone di età inferiore ai dodici anni ed i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. 

Inoltre, per l’uso di spogliatoi e docce esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità. 

I titolari o i gestori degli impianti sportivi sono tenuti a verificare che l'accesso ai servizi e alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni previste.



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