REGOLAMENTO TECNICI
FEDERALI
(approvato dalla
Giunta Nazionale CONI il 18.12.2001 e dal Consiglio Federale il 13 .01.2002)
Art. 1 – Categorie
Tecniche
La FITARCO riconosce le seguenti
qualifiche tecniche:
- Istruttore I Livello
- Istruttore di II Livello
- Allenatore
- Allenatore Nazionale
La FITARCO inoltre prevede le seguenti
specializzazioni per le quali sono previste specifiche formazioni nell'ambito
dei vari livelli di qualifica.
- Tecnico Giovanile
- Tecnico per tiratori Disabili
Per i soli Allenatori sono previste le
seguenti specializzazioni:
- Tecnico specializzato per arco Ricurvo
- Tecnico specializzato per arco Compound
- Tecnico specializzato per arco nudo
- Tecnico specializzato per Archery Biathlon
Art. 2 – Acquisizione
delle qualifiche
Le qualifiche di cui all’Art.1 si
acquisiscono per:
- Istruttore di I Livello: dopo il superamento degli esami previsti al termine
degli appositi corsi organizzati dai Comitati Regionali d’intesa con la
Commissione Formazione Quadri FITARCO.
- Istruttore di II Livello: dopo il superamento degli esami previsti al termine
degli appositi corsi organizzati dai Comitati Regionali d’intesa con la
Commissione Formazione Quadri FITARCO.
- Allenatore: dopo il superamento degli esami previsti al termine degli
appositi corsi organizzati dalla Commissione Formazione Quadri FITARCO,
nell'ambito delle strutture centrali federali e con la collaborazione dei
docenti della Scuola dello Sport CONI.
- Allenatore Nazionale: dopo il superamento degli esami previsti al termine
degli appositi corsi organizzati dalla Commissione Formazione Quadri FITARCO,
nell'ambito delle strutture centrali federali e con la collaborazione dei docenti
della Scuola dello Sport CONI. La qualifica di Allenatore Nazionale può essere,
inoltre, conferita per titoli, previo il superamento di un colloquio valutativo
svolto da una specifica Commissione composta dal Responsabile della Commissione
Formazione Quadri FITARCO che la presiede, da un membro della medesima
Commissione, da questa designato, dal Rappresentante dei Tecnici, eletto nel
Consiglio Federale, dal Direttore tecnico delle Squadre Nazionali.
- Diplomi di Specializzazione: dopo il superamento di specifici esami
conseguenti alla frequenza di corsi appositamente organizzati o nell'ambito dei
corsi di cui ai punti precedenti ove espressamente trattati.
Art. 3 – Il Ruolo dei
Tecnici
I Tecnici che hanno conseguito le
qualifiche e le specializzazioni di cui all’Art.1 costituiscono il Ruolo dei
Tecnici Federali.
L’iscrizione nel Ruolo dei Tecnici Federali è un diritto acquisito per il solo
fatto di aver conseguito una delle qualifiche previste. Il mantenimento nel
ruolo è subordinato al solo ritesseramento alla FITARCO da parte del tecnico.
Art. 4 – L’Albo dei
Tecnici
Per svolgere la loro attività
nell'ambito degli Organi ed Organismi federali e beneficiare dei programmi di
formazione ed informazione federali, i Tecnici debbono essere iscritti all’Albo
dei Tecnici Federali.
La prima iscrizione all’Albo avviene d’ufficio al conseguimento della
qualifica, ed è gratuita.
L’iscrizione, per gli anni successivi a quello del conseguimento della
qualifica, comporta il pagamento di una tassa il cui ammontare è fissato
annualmente dal Consiglio Federale e deve essere versata alla Segreteria
Federale, secondo le norme previste dal Regolamento Organico.
La Segreteria Federale deve trasmettere ai Comitati Regionali gli elenchi dei
Tecnici regolarmente iscritti all'Albo entro il 31 Dicembre.
Previa verifica da parte della Commissione Formazione Quadri, la Segreteria
Federale pubblica gli elenchi dei Tecnici Federali iscritti all'Albo entro il
28 Febbraio.
Art. 5 – Cancellazione
dal Ruolo dei Tecnici
I Tecnici federali, che hanno
regolarmente acquisito le relative qualifiche saranno cancellati dal Ruolo:
- per dimissioni volontarie, da inviare per iscritto alla Commissione
Formazione Quadri, nell’anno di maturazione della decisione;
- per radiazione, a causa di gravi motivi disciplinari, decretata dagli Organi
di Giustizia Federali;
- per ritiro temporaneo della Tessera federale, a seguito di provvedimento
disciplinare emanato dai competenti Organi di Giustizia Federali.
- per il mancato ritesseramento alla FITARCO
La cancellazione dal Ruolo determina anche
la cancellazione dall’Albo.
Un successivo ritesseramento alla FITARCO comporta l’automatico reintegro nel
Ruolo
Art. 6 – Cancellazione
dall’Albo dei Tecnici
Il mancato pagamento della tassa di
iscrizione all’Albo dei Tecnici Federali comporta la cancellazione dallo stesso
per l'anno in questione, con conseguente annullamento delle prerogative
previste per i Tecnici iscritti.
Il Tecnico che sia incorso nella cancellazione dall’Albo potrà riscriversi
successivamente pagando, oltre alla quota, anche una soprattassa il cui importo
è stabilito annualmente dal Consiglio Federale; tale possibilità è comunque
preclusa a chi sia stato radiato a norma del precedente Art. 5.
La cancellazione dall’Albo, ferma restando l’iscrizione al Ruolo,
indipendentemente dal versamento della quota, può essere decretata dalla
Commissione Formazione Quadri, su indicazione del Comitato Regionale, per i
Tecnici che non abbiano frequentato corsi e/o attività di aggiornamento
organizzati per le relative qualifiche, per un periodo superiore ai
ventiquattro mesi.
Ritardi nel pagamento della tassa di iscrizione all’Albo dei Tecnici Federali,
entro i sei mesi dalla data di scadenza, prevedono il versamento di importi
maggiorati, secondo quanto stabilito annualmente dal Consiglio Federale.
Il mancato ritesseramento alla FITARCO, causa di cancellazione dal Ruolo dei
Tecnici, determina l’automatica cancellazione dall’Albo.
Art. 7 – Requisiti per
l’accesso ai corsi e/o agli esami
I requisiti per l’accesso alle qualifiche
sono:
a. aver compiuto il 18° anno d’età;
b. essere stati tesserati alla FITARCO per almeno due anni;
c. aver svolto attività agonistica, intendendosi per tale la partecipazione ad
almeno quattro gare di calendario federale o gare estere riconosciute dalla FITA.
- Per la qualifica di Istruttore di I
Livello: valgono i punti a, b, c del paragrafo precedente.
- Per la qualifica di Istruttore di II Livello: oltre ai punti a, b, c, vi è
l’obbligo di essere iscritti all’Albo degli Istruttori da almeno due anni.
- Per la qualifica di Allenatore : oltre ai punti a, b, c, vi è l’obbligo di
essere iscritti all’Albo Istruttori di II Livello da almeno due anni.
- Per la qualifica di Allenatore Nazionale: oltre ai punti a, b, c, vi è
l’obbligo di essere iscritti all’Albo Allenatori da almeno due anni.
Per l'accesso ai corsi di Allenatore deve,
inoltre, essere fornito un ''curriculum'', convalidato dal Presidente
dell’Associazione di appartenenza e dal Presidente del Comitato Regionale, che
dimostri l’attività realmente svolta dal Tecnico nella qualifica di
appartenenza.
Per accedere al colloquio valutativo per la qualifica di Allenatore Nazionale,
valgono le normative deliberate dal Consiglio Federale, su proposta della
Commissione Formazione Quadri FITARCO.
Atleti che abbiano partecipato a Campionati Mondiali ed Olimpiadi, possono
accedere agli esami per Allenatore, anche senza frequentazione dei relativi
corsi. L’eventuale mancato superamento dell’esame non fornisce alcun diritto di
acquisizione dei livelli inferiori .
Art. 8 – Riconoscimento
delle qualifiche rilasciate da altre Federazioni
Salva diversa disposizione del
Consiglio Federale, i diplomi rilasciati o riconosciuti da altre Federazioni di
Tiro con l’arco, non danno diritto all’automatica acquisizione della qualifica
di Tecnico FITARCO.
È compito della Commissione Formazione Quadri FITARCO valutare l’assegnazione
della qualifica di Tecnico, riscontrata come equivalente tra quelle previste
dal presente regolamento, in base alla presentazione del piano di studi
effettuato, degli esami sostenuti e del ''curriculum'' operativo del
candidato.
Art. 9 – Programmi dei
corsi
I programmi e la durata dei corsi
per il conseguimento delle specifiche qualifiche sono stabiliti dal Regolamento
Attuativo dei Corsi per Tecnici, pubblicato dalla FITARCO, e redatto dalla
Commissione Formazione Quadri, di concerto con la Commissione Tecnica, cui
spettano eventuali deroghe o modifiche.
Tali programmi sono resi disponibili a tutti i tesserati accompagnati
dall’elenco dei testi di studio.
Art. 10 – Frequenza ai
corsi
La frequenza ai corsi, per
l'ammissione agli esami per il conseguimento delle varie qualifiche o
specializzazioni, deve essere, come minimo, pari all’80% delle ore previste dal
programma del corso stesso.
Art. 11 – Mancato
superamento degli esami
Nel caso di mancato superamento
degli esami di fine corso o di rinuncia con attestata impossibilità a
parteciparvi, il candidato può chiedere di sostenere nuovamente la prova
d’esame nel corso immediatamente successivo.
In caso di ulteriore esito negativo, interviene l’obbligo di frequenza ad un
successivo corso corrispondente.
Art. 12 – Corsi di
aggiornamento
La Commissione Formazione Quadri
FITARCO provvede a fissare le regole per l’organizzazione e l’attuazione di
corsi di aggiornamento per le varie qualifiche o specializzazioni, di cui
all'Art.1.
Art. 13 – Docenti
I corsi di formazione e
d’aggiornamento, per Tecnici federali, sono tenuti da un gruppo di docenti che
operano sia a livello nazionale sia periferico, con competenze specifiche
relative a tutte le aree d’intervento previste per le diverse tipologie di
corsi.
Per lo svolgimento di materie specifiche, la FITARCO può avvalersi di docenti
specializzati della Scuola dello Sport del CONI o d’esperti scelti anche al di
fuori dell'ambito federale.
Del gruppo Docenti FITARCO fanno parte di diritto gli Allenatori Nazionali.
Art. 14 – Norma
transitoria
14.1 - Gli Organi Federali competenti devono definire, entro
sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le norme relative
alla creazione di un corpo docente, appositamente formato. Nel frattempo, la
Commissione Formazione Quadri preparerà, di concerto con i Comitati Regionali
FITARCO, un albo provvisorio di docenti che saranno scelti in funzione di
specifiche competenze e di pregresse esperienze di docenza.
14.2 - L’entrata in vigore del presente regolamento causa, per i tecnici in
possesso di precedenti qualifiche, l’acquisizione dei livelli rinnovati. La
nuova classificazione avverrà d’ufficio, a cura della Commissione Formazione
Quadri, secondo la seguente tabella comparativa e nel rispetto dei dati da essa
posseduti al momento dell’operazione:
Istruttori di I Livello - I tecnici in possesso delle seguenti qualifiche: |
Istruttore regionale
(1996)* |
Istruttori di II livello - I tecnici che alla data del 31.3.2000 erano in possesso delle seguenti qualifiche: |
Istruttore di 1° livello
(1996)* |
Allenatori - I tecnici che alla data del 31.3.2000 erano in possesso delle seguenti qualifiche: |
Istruttore nazionale
(1996)* |
Allenatore Nazionale - I tecnici che alla data del 31.3.2000 erano in possesso delle seguenti qualifiche: |
Allenatore Nazionale
(1996)* |
( * ) tra parentesi l’anno d’approvazione
del regolamento istruttori relativo alla dicitura.
14.3 - Vengono riconosciuti come Tecnici con Specializzazione Giovanile gli
Istruttori e Allenatori che abbiano ottenuto un diploma C.A.S. o frequentato,
con esito positivo, Corsi I.E.I.
Art. 15 – Entrata in
vigore
Il presente regolamento entrerà in
vigore dopo il parere di conformità rilasciato dalla Giunta Nazionale del CONI.