Riforma dello Sport: novita' in materia di sport dilettantistico

14/03/2024

Tipo: Fitarco


Sulla Gazzetta Ufficiale n.49 del 28/02/2024, e' stata pubblicata la Legge n.18 del 23/02/2024, cd. milleproroghe, che introduce misure di rilevante interesse per il mondo sportivo dilettantistico


Rinvio della riforma IVA (art.12-sexies)
Viene rinviata al 01 Gennaio 2025 l’entrata in vigore della cd. riforma IVA introdotta dall’art.5 della Legge215/2021, prevista per il 01/07/2024. Tale riforma, ottenuta dalla modifica degli articoli n. 4 e 10 del DPR 633/1972, dispone che le “prestazioni” effettuate (in ambito sportivo da ASD, SSD, FSN, ETS) in conformità agli scopi istituzionali nei confronti di soci associati e partecipanti a fronte di corrispettivi specifici, a decorrere dal 2025 siano da considerare ai fini IVA “Esenti”, e non “Escluse” come è stato fino ad oggi. Solo le quote di tesseramento ed affiliazione rimarranno in regime di “Esclusione”, mantenendo l’estraneità dal campo IVA, mentre le altre prestazioni sopra citate, passeranno al campo di “Esenzione”, ossia passeranno dalla competenza dell’art.4 a quella dell’art.10 del DPR 633/1972. Gli Enti Sportivi, entro il 2025, dovranno quindi eseguire opportuni adempimenti amministrativi e fiscali richiesti dalla nuova “natura” IVA di tali prestazioni. In particolare:
- Gli Enti che ne sono sprovvisti dovranno dotarsi di numero di partita IVA e conseguentemente procedere alla presentazione delle dichiarazioni fiscali, tra cui il mod. UNICO, e in assenza di opzione per il regime agevolato di cui alla Legge 398/1991, anche di “liquidazioni iva periodiche” (LIPE) e Dichiarazione IVA Annuale;
- Le “nuove” operazioni Esenti dovranno essere “fiscalizzate” tramite emissione di “fattura elettronica” o di “corrispettivo elettronico”.

Nuova scadenza comunicazioni RAS periodo 2023 (art.14, comma 2-bis)
In sede di prima applicazione, le comunicazioni obbligatorie “UNILAV” relative al periodo lugliodicembre 2023 e riferite ai direttori di gara e ai soggetti che operano nel settore dilettantistico e chesono preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive, possono essere
effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024. (comma 6-quater, art.25 del D.Lgs
36/2021).
Si rappresenta inoltre che le predette comunicazioni sono:
◆ rese al centro per l’impiego, per un ciclo integrato di prestazioni non superiori a 30, in un arcotemporale non superiore a 3 mesi, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre solare;
◆ inserite, entro 10 giorni dalle singole manifestazioni, all’interno del Registro nazionale delle attivitàsportive dilettantistiche, c.d. Ras, e rese disponibili in tempo reale, per gli ambiti di rispettiva competenza, all’INL, all’INPS e all’INAIL.

Sportivi Professionisti, nuovo termine per la scelta del regime previdenziale (art.14, comma 2-ter)
Le figure professionali già iscritte presso il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo (FPLS), (gliistruttori presso impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, i direttori tecnici, e gli istruttori presso
società sportive di cui ai punti O n. 20 (impianti e circoli sportivi di qualsiasi genere, palestre, sale fitness,
stadi, sferisteri, campi sportivi, autodromi) e O n. 22 (direttori tecnici, massaggiatori, istruttori e i
dipendenti delle società sportive) del DM 15 marzo 2005 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali)
hanno diritto di optare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.
La Legge n. 18/2024 differisce al 30 giugno 2024 il termine entro il quale tali figure hanno diritto dioptare per il mantenimento del regime previdenziale già in godimento.

Esenzione di euro 300 per i premi soggetti a ritenuta d’imposta del 20% (art.14, comma 2-quater)
Secondo l’articolo 36, comma 6-quater, del D.Lgs. n. 36/2021, le somme versate a propri tesserati, inqualità di atleti e tecnici che operano nell’area del dilettantismo, a titolo di premio per i risultati ottenuti
nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre
nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di CONI, CIP,
Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate, Enti di promozione sportiva, Associazioni
e società sportive dilettantistiche, sono inquadrate come premi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30,
secondo comma, del DPR n. 600/1973 recante “Ritenute su premi e vincite”.
La Legge n. 18/2024 esclude dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20% le sommeversate a titolo di premio agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, fino al
31 dicembre 2024, nei limiti dell’ammontare complessivo di 300 euro. Se detto ammontare è superiore
al citato limite, quindi, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta.


Rag. Simone Marchi



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